Perso nel caos delle agevolazioni per startup? Inizia da qui

Vuoi conoscere le agevolazioni finanziarie cui ha diritto la tua startup, ma non sai dove trovarle? Ecco una guida per iniziare

Andrea Pastore 14/01/2016 0

Sei curioso, ma desideri riferimenti normativi precisi? Ecco una guida che ti servirà.

Partiamo da questo: i decreti legge più importanti sono proprio quelli degli ultimi anni. La circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014, prodotta dall’Agenzia delle Entrate in materia delle “Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati” analizza dettagliatamente la normativa preesistente e fornisce chiarimenti sulla tipologia delle startup aventi diritto - già introdotte dal Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, successivamente convertito con le modifiche della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

In particolare, l’articolo 27 del Decreto Legge n. 179 del 2012 prevede agevolazioni fiscali e contributive dirette per prestazioni lavorative e consulenze qualificate finalizzate a:

  • incentivare e fidelizzare i lavoratori dipendenti, i collaboratori e gli amministratori delle start-up innovative e degli incubatori certificati
  • favorire l’acquisizione di opere o servizi qualificati da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati.

Il decreto individua i beneficiari delle agevolazioni in tutti gli amministratori, i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente ed i collaboratori continuativi impegnati nelle startup tradizionali.

Ma a quali agevolazioni hai diritto? E cosa avviene per le cosiddette “startup innovative”? Gli incentivi valgono sia nel caso d'investimenti diretti in una o più startup, sia nel caso d’investimenti indiretti tramite altre società che investono prevalentemente in startup, e consistono in:

  • Esonero dal pagamento d'imposte in sede di costituzione. La startup può redigere l’atto costitutivo e successive modifiche attraverso un modello standard in forma digitale: in questo caso non sarà quindi soggetta al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle Imprese, ed esclusa dal versamento dei diritti annuali alla Camera di Commercio;
  • Incentivi fiscali. Per gl'investimenti provenienti da persone fisiche è prevista una detrazione Irpef pari al 19%, mentre se l’investimento arriva da una società è prevista una deduzione dall’imponibile Ires pari al 20% dell’investimento. Questi incentivi sono validi fino al termine del 2016. Ma il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le start-up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico: in tal caso le aliquote aumentano al 25% per gli investimenti di persone fisiche e al 27% per gl’investimenti da parte di società;
  • Credito d’imposta del 35% (fino a 200.000 euro annui per impresa) finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (dottori di ricerca italiani o esteri, se il titolo è equipollente, o dottori di laurea magistrale tecnico-scientifica). Tale personale dovrà essere impiegato in attività di ricerca e sviluppo, purché i posti siano garantiti per almeno 3 anni (2 nelle PMI);
  • Esenzione fiscale e contributiva del reddito derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari emessi in favore di amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi.

Mentre, per quanto concerne le startup innovative, le società che ne favoriscono la crescita possono godere di un’abbattimento del carico fiscale:

  • Chi investe nel capitale sociale di una o più startup innovative, direttamente o attraverso Oicr e società di settore, gode della detrazione del 19% (soggetti IRPEF) o del 20% (soggetti IRES) sull’ammontare dell’investimento. Nel caso di startup innovative a vocazione sociale, o che commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione sale rispettivamente a 25% e 27%.
  • Se la detrazione è superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi d'imposta successivi non oltre il 3°. Il totale degli investimenti, ricevuti da ogni startup innovativa in ciascun periodo d'imposta, non dev'essere superiore a 2,5 milioni di euro, pena la perdita dell’intera agevolazione d’imposta.

Inoltre, stando alla Relazione del 2014:

  • L’agevolazione è valida solo per il periodo 2013-2016. L’investimento massimo detraibile non può superare, in ciascun periodo d’imposta, i 500.000 / 1,8 milioni di euro (soggetti IRPEF/IRES) e va mantenuto per almeno 2 anni.
  • La detrazione si applica solo per i conferimenti in denaro, effettuati nel momento della costituzione della startup o quando avviene un aumento del capitale sociale. Sono agevolati solo i conferimenti iscritti alla voce del capitale sociale, e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote della startup innovativa (esclusi i conferimenti in denaro a fondo perduto, iscritti in altre voci del patrimonio netto, e i conferimenti in denaro che determinano un'effettiva capitalizzazione anche da parte di una società intermediaria). Tuttavia, è possibile la capitalizzazione tramite obbligazioni convertibili.

E ancora:

  • Le forme societarie ammissibili ai benefici sono: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, societas europaea residenti in Italia, società non residenti in possesso degli stessi requisiti di quelle residenti.
  • Per accedere al regime fiscale agevolato occorre, quale oggetto sociale, “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Per le non residenti, questo requisito deve sussistere anche in capo all'organizzazione stabile in Italia, che deve svolgere attività ammissibile al regime delle startup innovative, anche se non necessariamente coincidente con quella della società estera.
  • I redditi derivanti dall’assegnazione di stock option concesse dalle startup innovative ai dipendenti, collaboratori continuativi e amministratori non rilevano ai fini fiscali. Il piano incentivante (che per gli amministratori non si applica se il reddito deriva dall’esercizio autonomo di una professione) può interessare anche solo ad alcuni membri dello staff, differenziandosi dall’agevolazione dell'articolo 51 del Tuir, che prevede un piano rivolto a tutti i dipendenti. I due regimi, dunque, si affiancano.
  • Il beneficio fiscale riguarda tutte le assegnazioni, a titolo gratuito o oneroso, «di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi odiritti assegnati dalle start-up innovative», incluse restricted stock, opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari, promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (restricted stock unit).
  • Gli strumenti in questione devono essere emessi direttamente dalla startup innovativa o dall’incubatore certificato, oppure da società direttamente controllate. 
  • L’agevolazione per startup innovative non prevede limiti di reddito, quella ordinaria invece si applica a un limite massimo di 2.065,83 euro.

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